Si riportano la bozza di statuto in discussione e lo statuto
in vigore.
Bozza di Statuto
- 1. E' costituita in Firenze l'Associazione denominata "Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni" (AILA).
- 2. L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.
- 3. La sede è in Siena, presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Siena.
- 4. L'Associazione ha come scopo essenziale la diffusione dello studio e della conoscenza della logica in tutte le sue forme, l'avanzamento della ricerca e la promozione delle sue applicazioni. Essa si riconosce nelle finalità e negli obiettivi della Association for Symbolic Logic (ASL).
- 5. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione, in proprio o a mezzo di adeguate strutture anche esterne, e compatibilmente con i mezzi a disposizione, promuove e cura l'organizzazione di congressi e scambi culturali. Istituisce borse di studio, e premia e finanzia ricerche o tesi di laurea. Raccoglie e diffonde informazione scientifica, favorisce la collaborazione scientifica e, più in particolare, il contatto tra studiosi e potenziali utenti. L'Associazione coopera con altre associazioni nazionali o internazionali con scopi simili e svolge ogni altra attività che ritiene utile e opportuna per il conseguimento delle proprie finalità.
- 6. L'Associazione potrà aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali i cui fini siano coerenti con i propri. Le proposte di adesione saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- 7. Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può concedere il suo patrocinio alla costituzione di idonei enti, istituzioni e società, anche operanti nel mondo del lavoro, subordinatamente all'approvazione dei loro statuti.
- 8. Per l'esecuzione di particolari attività potranno essere affidati ad uno o più soci o terzi particolari incarichi a termine e, in generale, l'Associazione potrà promuovere le più ampie forme di collaborazione con enti e studiosi, che riterrà utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 9. Il patrimonio sociale è formato dalle quote sociali il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali finanziamenti, contributi e donazioni provenienti sia da Enti pubblici che privati, disposizioni e lasciti testamentari, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza. La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non è rivalutabile.
- 10. La quota sociale dei soci collettivi (enti o società) sarà deliberata caso per caso dal Consiglio Direttivo.
- 11. L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
- 12. Le spese sostenute in proprio dai soci per conto dell'Associazione e per attività della stessa saranno rimborsate nei limiti del bilancio.
- 13. L'eventuale lavoro di segreteria potrà essere affidato in tutto o in parte anche a terzi scelti dal Consiglio Direttivo, che saranno retribuiti.
- 14. Possono aderire all'Associazione, senza pregiudiziali di carattere politico, ideologico o di nazionalità, persone, enti o società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità della stessa. La domanda di adesione delle persone fisiche potrà essere esaminata solo su presentazione di almeno tre soci aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale e sulla sua accettazione sarà chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo. La domanda di adesione presentata da enti o società sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo il quale la proporrà con proprio giudizio all'Assemblea per la delibera di accettazione. Successivamente alla delibera (della Assemblea o del Consiglio) la partecipazione diverrà effettiva con l'iscrizione nel libro dei soci a cura del Segretario.
- 15. I soci condividono i principi di serietà scientifica e onestà intellettuale necessari per il raggiungimento dei fini sociali e si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e, in Generale, le iniziative dell'Associazione, quali sono previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi socivi. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali della Associazione.
- 16. La qualifica di socio si perde:
(a) per dimissioni o
(b) per gravi e documentate violazioni dell'art. 15. In questo secondo caso l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è ammessa la possibilità di ricorso all'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo. L'Associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.
- 17. Sono organi dell'Associazione:
(a) l'Assemblea Generale dei soci;
(b) il Consiglio Direttivo;
(c) il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
- 18. L'Assemblea Generale dei soci, convocata dal Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Tutti i soci hanno in essa diritto di parola. Il diritto di voto e' riservato ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in cui si svolge l'Assemblea e per quello precedente; in caso di nuovi soci, e' sufficiente l'essere in regola con il pagamento della prima quota. In quanto segue e precede, tali soci vengono indicati come "soci con diritto di voto" o "soci c.d.v.". All'Assemblea spettano i seguenti compiti.
In sede ordinaria:
(a) detta le linee direttive generali che debbono informare le decisioni e i programmi operativi formulati dal Consiglio Direttivo e ne verifica l'attuazione;
(b) elegge fra i soci c.d.v. i membri elettivi del Consiglio Direttivo stabilendone il numero;
(c) elegge tra i soci c.d.v. il Presidente dell'Associazione, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo;
(d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
(e) delibera sulle domande di adesione di cui all'Art. 14;
(f) delibera sui ricorsi di cui al comma (b) dell'Art. 16;
(g) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto;
(h) delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
(a) delibera sulle modifiche di statuto;
(b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
(c) delibera sul trasferimento di sede dell'Associazione;
(d) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Ciascun socio c.d.v. ha a disposizione un diritto di voto e può farsi rappresentare solo da un altro socio c.d.v., con delega scritta; ciascun delegato non potrà rappresentare più di quattro soci. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su convocazione del Consiglio Direttivo, che potrà ammettere le votazioni per corrispondenza, anche elettronica, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Su richiesta scritta e motivata di almeno il 20% degli soci c.d.v. l'Assemblea potrà essere convocata, altresì, in ogni momento. L'avviso di convocazione sarà inviato ad ogni socio per posta elettronica, e dovrà contenere il giorno, l'ora e la sede fissati per la convocazione, oltre all'elenco degli argomenti dell'ordine del giorno. L'invio dell'avviso stesso dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data fissata per la convocazione. L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli soci, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
- 19. Il Consiglio Direttivo:
(a) definisce i programmi di massima dell'attività dell'Associazione;
(b) delibera sull'attuazione di quanto previsto nell'Art. 7 del presente statuto, coordinando le attività delle istituzioni patrocinate dall'Associazione;
(c) delibera l'ammontare della quota sociale, anche per il caso previsto dall'Art. 10;
(d) esercita le attività e i poteri di cui all'Art. 14;
(e) delibera sulla perdita della qualità di socio di cui all'Art. 16;
(f) nomina al proprio interno un vice Presidente;
(g) assegna le funzioni di Tesoriere ad una persona di fiducia scegliendola sia all'interno che all'esterno dell'Associazione;
(h) delibera la convocazione dell'Assemblea;
(i) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
(j) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto;
(k) svolge le funzioni amministrative dell'Associazione, redige il bilancio preventivo, il consuntivo e la relazione annuale, che saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione.
Al Consiglio Direttivo è riservata la facoltà di nominare un Direttore Generale con mansioni di carattere amministrativo che saranno dettagliatamente specificate nel mandato conferitogli. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente con scadenza trimestrale, in date che saranno fissate di volta in volta dal Consiglio stesso; potrà inoltre essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione ed ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità della riunione è richiesta, salvo quanto in seguito previsto, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda la presenza di almeno un terzo degli stessi. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Di volta in volta, all'atto della convocazione, il Presidente potrà ammettere la possibiltà che le votazioni avvengano anche a mezzo di lettera, telegramma o sistemi equipollenti. La decisione del Presidente dovrà essere tuttavia ratificata dalla maggioranza prevista per la validità delle deliberazioni del Consiglio con voto espresso contestualmente a quello sugli altri punti all'ordine del giorno. Se la decisione del Presidente non è ratificata, il voto sugli altri punti all'ordine del giorno si ha per non dato. Nel caso di voto per corrispondenza, ai fini del computo delle percentuali previste per la validità delle riunioni in prima e seconda convocazione, saranno a tutti gli effetti ritenuti presenti anche i componenti che abbiano manifestato il loro voto nei modi e nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione. I voti dovranno pervenire con le modalità e nei termini che nello stesso avviso di convocazione saranno specificati. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi. Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti tecnici che potranno, per determinati argomenti, e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, oltre al Presidente, da soci c.d.v. eletti dall'Assemblea in numero da sei a dieci e inoltre da membri designati a norma del periodo seguente in numero non superiore ad un terzo del numero totale. Agli enti ed associazioni che aderiscono alla presente Associazione, in sede di deliberazione dell'ammissione, o alle società di cui all'Art. 7, può essere attribuito il diritto di designare un rappresentante come membro del Consiglio Direttivo. Sin dal momento dell'adesione all'Associazione i soci che, in base al presente statuto, sono membri designati del Consiglio Direttivo rinunciano, esclusivamente per quanto concerne l'elezione degli altri membri del Consiglio stesso, al diritto di voto in Assemblea. Il numero dei componenti elettivi del Consiglio e le modalità di elezione saranno determinati dall'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche. In caso di sopravvenute dimissioni o indisponibilità di un membro del Consiglio Direttivo, si provvederà a sostituirlo con elezione suppletiva; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
- 20. Il Presidente della Associazione dura in carica tre anni. Egli:
(a) rappresenta legalmente l'Associazione;
(b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
(c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
(d) nomina il Segretario, scegliendolo fra i soci c.d.v., eventualmente affiancandogli un aiuto ai sensi dell'Art. 13;
(e) cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione.
- 21. Il vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti demandategli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.
- 22. Il Tesoriere è responsabile della cassa dell'Associazione e provvede al rimborso delle spese sostenute dai singoli soci, controllando che avvengano entro i limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo.
- 23. Al Segretario compete:
(a) la redazione, la custodia e la trascrizione sui libri della Associazione dei verbali degli organi collegiali, controfirmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e la tenuta del libro degli soci;
(b) la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Associazione.
- 24. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salvo specifiche imposizioni di legge.
- 25. Gli esercizi sociali hanno durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre. I bilanci consuntivo e preventivo (in forma di rendiconto economico e finanziario), accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo, dovranno essere approvati dalla Assemblea Generale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e resteranno depositati, dai 15 giorni precedenti alla Assemblea di approvazione, presso la sede della Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
- 26. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale in sede straordinaria con le maggioranze previste dall'Art. 18, con designazione di uno o più liquidatori. L'eventuale netto risultante sarà devoluto, a norma di legge, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ART.3, comma 190, L.662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 27. Ogni controversia concernente l'attività dell'Associazione e dei suoi organi deve essere definita, inappellabilmente e senza formalità di procedura, da un Collegio di probiviri che giudicherà ex bono et aequo entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Il collegio dei probiviri sarà composto:
...............................................................
- 28. La presente Associazione è regolata dalla legge italiana.
Statuto originale
- Articolo 1. E' costituita in Firenze l'associazione denominata "Associazione
Italiana di Logica e sue Applicazioni" (AILA).
- Articolo 2. L'associazione non ha scopo di lucro.
- Articolo 3. La sede è in Siena, presso il Dipartimento di Matematica
dell'Università di Siena.
- Articolo 4. L'associazione ha come scopo la diffusione delle studio e
della conoscenza della logica in tutte le sue forme, l'avanzamento della
ricerca e la promozione delle sue appplicazioni. Essa si riconosce nelle
finalità e negli obiettivi della Association for Symbolic Logic
(ASL).
- Articolo 5. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'associazione,
in proprio o a mezzo di adeguate strutture anche esterne, e compatibilmente
con i mezzi a disposizione, promuove e cura l'organizzazione di congressi
e scambi culturali, pubblica una rivista e un notiziario, libri scientifici,
didattici e di divulgazione. Istituisce borse di studio, e premia e finanzia
ricerche o tesi di laurea. Raccoglie e diffonde informazione scientifica,
favorisce la collaborazione scientifica e, più in particolare, il
contatto tra studiosi e potenziali utenti. L'associazione coopera con altre
associazioni nazionali o internazionali con scopi simili e svolge ogni
altra attività che ritiene utile e opportuna per il conseguimento
delle proprie finalità.
- Articolo 6. L'associazione potrà aderire ad organizzazioni nazionali
o internazionali i cui fini siano coerenti con i propri. Le proposte di
adesione saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
- Articolo 7. Per il raggiungimento degli scopi statutari l'associazione
può concedere il suo patrocinio alla costituzione di idonei enti,
istituzioni e società, anche operanti nel mondo del lavoro, subordinatamente
all'approvazione dei loro statuti.
- Articolo 8. Per l'esecuzione di particolari attività potranno essere
affidati ad uno o più soci particolari incarichi a termine e, in
generale, l'associazione potrà promuovere le più ampie forme
di collaborazione con enti e studiosi, che riterrà utili per il
raggiungimento degli scopi sociali.
- Articolo 9. Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative
il cui valore sarà determinato dal consiglio direttivo.
Concorrono, inoltre, alla sua formazione il ricavato di abbonamenti, vendita
di libri, nonché eventuali finanziamenti, contributi e donazioni
provenienti sia da Enti pubblici che privati, disposizioni e lasciti testamentari,
senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.
- Articolo 10. La quota associativa dei soci collettivi (enti o società)
sarà deliberata caso per caso dal consiglio direttivo.
- Articolo 11. L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari
che dovessero prevedere oneri per l'associazione dovrà essere subordinata
ad una delibera di accettazione da parte del consiglio direttivo.
- Articolo 12. Le spese sostenute in proprio dagli associati per conto dell'associazione
e per attività della stessa saranno rimborsate nei limiti del bilancio.
- Articolo 13. L'eventuale lavoro di segreteria potrà essere affidato
anche a terzi, estranei all'associazione, scelti dal consiglio direttivo
e che saranno retribuiti.
- Articolo 14. In caso di scioglimento dell'assocaizione l'eventuale patrimonio
residuo, su indicazione del consiglio direttivo, potrà essere devoluto
ad enti ed associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli
previsti dal presente statuto.
- Articolo 15. La durata dell'associazione è illimitata.
Il suo scioglimento potrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria
con le maggioranze previste dal successivo ART.21.
- Articolo 16. Possono aderire all'associazione, senza pregiudiziali di
carattere politico, ideologico o di nazionalità, persone, enti o
società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione
delle finalità della stessa.
La domanda di adesione delle persone fisiche potrà essere esaminata
solo su presentazione di almeno tre soci e sulla sua accettazione sarà chiamato
a deliberare il consiglio direttivo.
La domanda di adesione presentata da enti o società sarà sottoposta
all'esame del consiglio direttivo il quale la proporrà con proprio
giudizio all'assemblea per la delibera di accettazione.
- Articolo 17. Gli associati condividono i principi di serietà scientifica
e onestà intellettuale necessari per il raggiungimento dei fini
sociali e si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e, in generale,
le iniziative dell'associazione, quali sono previsti dal presente statuto
e dalle delibere degli organi associativi.
- Articolo 18. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
a) mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti;
b) mancata partecipazione, per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, all'assemblea;
c) per gravi e documentate violazioni dell'ART.17.
L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo. Per l'ipotesi
di perdita della qualifica di associato per motivi di cui alla lettera
c) è ammessa la possibilità di ricorso all'assemblea nel
termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento
del consiglio direttivo.
- Articolo 19. Sono organi dell'associazione:
a) il consiglio direttivo;
b) l'assemblea dei soci;
c) il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere.
- Articolo 20. Il consiglio direttivo:
a) definisce i programmi di massima dell'attività dell'associazione;
b) delibera sull'attuazione di quanto previsto nell'ART.7 del presente
statuto, coordinando le attività delle istituzioni patrocinate dall'associazione;
c) delibera l'ammontare della quota associativa, anche per il caso previsto
dall'ART.10;
d) esercita le attività e i poteri di cui all'ART.16, secondo e
terzo comma;
e) delibera sulla perdita della qualità di associato di cui all'ART.18;
f) nomina al proprio interno un vicepresidente;
g) nomina un segretario che, se non eletto, sarà cooptato nel consiglio
stesso;
h) assegna le funzioni di tesoriere ad una persona di fiducia scegliendola
sia all'interno che all'esterno dell'associazione;
i) delibera la convocazione dell'assemblea;
j) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
k) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto.
Svolge, inoltre, le funzioni amministrative dell'associazione, redige il
bilancio preventivo, il consuntivo e la relazione annuale, che saranno
presentati all'assemblea per l'approvazione.
L'esercizio annuale ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al consiglio direttivo è riservata la facoltà di nominare
un direttore generale con mansioni di carattere amministrativo che saranno
dettagliatamente specificate nel mandato conferitogli.
Il consiglio direttivo si riunisce normalmente con scadenza trimestrale,
in date che saranno fissate di volta in volta dal consiglio stesso; potrà inoltre
essere convocato ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità o
che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Convocazione ed ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno sette
giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità della riunione è richiesta, salvo quanto
in seguito previsto, in prima convocazione la presenza della maggioranza
dei componenti, in seconda la presenza di almeno un terzo degli stessi.
Il consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei partecipanti. In caso di parità, sarà determinante il
voto del presidente. Di volta in volta, all'atto della convocazione, il
presidente potrà ammettere la possibiltà che le votazioni
avvengano anche a mezzo di lettera, telegramma o sistemi equipollenti.
La decisione del presidente dovrà essere tuttavia ratificata dalla
maggioranza prevista per la validità delle deliberazioni del consiglio
con voto espresso contestualmente a quello sugli altri punti all'ordine
del giorno. Se la decisione del presidente non è ratificata, il
voto sugli altri punti all'ordine del giorno si ha per non dato. Nel caso
di voto per corrispondenza, ai fini del computo delle percentuali previste
per la validità delle riunioni in prima e seconda convocazione,
saranno a tutti gli effetti ritenuti presenti anche i componenti che abbiano
manifestato il loro voto nei modi e nei termini stabiliti nell'avviso di
convocazione. I voti dovranno pervenire con le modalità e nei termini
che nello stesso avviso di convocazione saranno specificati. Le deliberazioni
saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell'associazione,
il consiglio direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti
tecnici che potranno, per determinati argomenti, e con funzioni meramente
consultive, partecipare alle riunioni del consiglio stesso.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto, oltre
al presidente, da membri eletti dall'assemblea in numero da sei a dieci
e inoltre da membri designati a norma del comma seguente in numero non
superiore ad un terzo del numero totale. Agli enti ed associazioni che
aderiscono alla presente associazione, in sede di deliberazione dell'ammissione,
o alle società di cui all'ART.7, può essere attribuito il
diritto di designare un rappresentante come membro del consiglio direttivo.
Sin dal momento dell'adesione all'associazione gli associati che, in base
al presente statuto, sono membri designati del consiglio direttivo rinunciano,
esclusivamente per quanto concerne l'elezione degli altri membri del consiglio
stesso, al diritto di voto in assemblea.
Il numero dei componenti elettivi del consiglio e le modalità di
elezione saranno determinati dall'assemblea al momento del rinnovo delle
cariche.
In caso di sopravvenute dimissioni o indisponibilità di un membro
del consiglio direttivo, si provvederà a sostituirlo con elezione
suppletiva; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza naturale
del consiglio direttivo.
- Articolo 21. L'assemblea ordinaria degli associati:
a) detta le linee direttive generali che debbono informare le decisioni
e i programmi operativi formulati dal consiglio direttivo e ne verifica
l'attuazione;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo stabilendone il numero;
c) elegge il presidente, contestualmente all'elezione del consiglio direttivo;
d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione
annuale del consiglio direttivo;
e) delibera sulle domande di adesione di cui all'ultimo comma dell'ART.16;
f) delibera sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'ART.8;
g) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto.
Nell'elezione del consiglio direttivo, ogni socio ha a disposizione un
numero di voti pari al massimo a due terzi del numero dei membri elettivi.
L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno su
convocazione del consiglio direttivo, che potrà ammettere le votazioni
per corrispondenza di cui al penultimo comma del presente articolo.
Su richiesta scritta e motivata di almeno il 20% degli associati potrà essere
convocata, altresì, in ogni momento.
L'avviso di convocazione sarà esposto all'albo dell'associazione
e inviato al domicilio di ogni associato e dovrà contenere il giorno,
l'ora e la sede fissati per la convocazione oltre all'elenco degli argomenti
dell'ordine del giorno.
L'invio dell'avviso stesso dovrà avvenire non oltre quindici giorni
dalla data fissata per la convocazione.
Per domicilio degli associati si intende quello risultante dal libro soci.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione
con qualunque numero di presenti.
L'associato può farsi rappresentare solo da un altro associato delegato
per iscritto.
Ogni delegato non potrà rappresentare più di quattro consoci.
Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza semplice
dei partecipanti all'assemblea. In seduta straordinaria saranno prese con
il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Come previsto all'ART.20 per il consiglio direttivo, anche per le deliberazioni
dell'assemblea potrà essere ammessa, con le stesse modalità indicate
nel medesimo articolo, la possibilità che le votazioni avvengano
anche a mezzo di lettera, telegrammi e sistemi equipollenti.
In tal caso le percentuali previste dall'ottavo comma del presente articolo
per la validità dell'assemblea in prima e seconda convocazione e
la maggioranza per le deliberazioni in sede ordinaria e straordinaria dovranno
essere calcolate sulla base dei voti in qualunque modo espressi.
- Articolo 22. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l'associazione;
b) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea;
c) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
d) cura l'attuazione dei programmi dell'associazione;
e) dura in carica tre anni.
- Articolo 23. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento
dei compiti demandategli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.
- Articolo 24. Il tesoriere è responsabile della cassa dell'associazione
e provvede al rimborso delle spese sostenute dai singoli associati, controllando
che avvengano entro i limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo.
- Articolo 25. La presente associazione è regolata dalla legge italiana.
Last modified: October 24, 2008 9:14:29 AM CEST.